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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 314|27
Art. 314|27 c.c.
Revocatoria dell'adozione speciale. (Abrogato)
[Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo
395
del codice di procedura civile. L'istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell'istanza di revocazione. Sull'istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l'adottato. Il relativo provvedimento è iscritto nell'apposito registro di cui all'art.
314/15
e annotato a margine dell'atto di nascita.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 395 c.p.c.
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(Abrogato)
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