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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 314|28
Art. 314|28 c.c.
Certificati anagrafici. (Abrogato)
[Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell'atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con la esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo
314/25
.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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