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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 314|4
Art. 314|4 c.c.
Condizioni per lo stato di adottabilità. (Abrogato)
[Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi , purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore]. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia. Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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