Storico delle modifiche apportate all'articolo 314|5 Codice Civile aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 314|5 c.c. ( Denuncia della situazione di abbandono.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 314|5 c.c. Denuncia della situazione di abbandono.
Vigente dal: 01/06/1983 Vigente al:Testo precedenteDenuncia della situazione di abbandono1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.
2. I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.
3. Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.Testo modificatoDenuncia della situazione di abbandono[abrogato]