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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 314|6
Art. 314|6 c.c.
Accertamenti sulla situazione di abbandono. (Abrogato)
[Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone d'urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui hanno vissuto e vivono. Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell'
articolo precedente
il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore ivi compresa, occorrendo la sospensione della potestà dei genitori .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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