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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo VIII
Art. 314|7
Art. 314|7 c.c.
Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti. (Abrogato)
[Quando dalle indagini previste dall'
articolo precedente
non risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, né l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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(Abrogato)
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