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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IX
Art. 319
Art. 319 c.c.
Cattiva condotta del figlio. (Abrogato)
Il padre che non riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale. L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi. Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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