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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 32
Art. 32 c.c.
Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 31
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Argomenti
donazione
scioglimento
trasformazione
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