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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IX
Art. 323
Art. 323 c.c.
Atti vietati ai genitori.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Ultimo aggiornamento:
19 aprile 2016
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Argomenti
beni del figlio
responsabilità genitoriale
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