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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IX
Art. 326
Art. 326 c.c.
Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori. L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
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usufrutto
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