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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IX
Art. 328
Art. 328 c.c.
Nuove nozze.
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 327
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