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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IX
Art. 329
Art. 329 c.c.
Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale.
Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 328
Art. 330
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Argomenti
beni del figlio
procura
usufrutto
usufrutto legale
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