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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IX
Art. 332
Art. 332 c.c.
Reintegrazione nella responsabilità genitoriale.
Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Ultimo aggiornamento:
19 aprile 2016
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Art. 333
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Argomenti
responsabilità genitoriale
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