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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IX
Art. 334
Art. 334 c.c.
Rimozione dall'amministrazione.
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
beni del figlio
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