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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IX
Art. 337
Art. 337 c.c.
Vigilanza del giudice tutelare.
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
giudice tutelare
responsabilità genitoriale
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