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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 34
Art. 34 c.c.
Registrazione di atti. (Abrogato)
[Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa , il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori [c.c.
18
] con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione [c.c.
27
], il cognome e il nome dei liquidatori. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 11 R.D. 499/1929
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