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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo IX
Art. 340
Art. 340 c.c.
Nuove nozze della madre. (Abrogato)
[La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l'amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni, riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli. In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l'amministrazione e il marito è responsabile in solido dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata. Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni. L'ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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