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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 344
Art. 344 c.c.
Funzioni del giudice tutelare.
Presso ogni tribunale il giudice tutelare [c.c.
318
,
321
,
336
,
337
] soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
giudice tutelare
tutela
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