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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 350
Art. 350 c.c.
Incapacità all'ufficio tutelare.
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio: 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale; 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui; 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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