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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 351
Art. 351 c.c.
Dispensa dall'ufficio tutelare.
Sono dispensati dall'ufficio di tutore: 1); 2) il Presidente del Consiglio dei ministri; 3) i membri del Sacro collegio; 4) i Presidenti delle assemblee legislative; 5) i ministri segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
Ultimo aggiornamento:
03 giugno 2017
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