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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 352
Art. 352 c.c.
Dispensa su domanda.
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'
articolo precedente
; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; 3) (Abrogato); 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 6) chi ha più di tre figli minori; 7) chi esercita altra tutela; 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Ultimo aggiornamento:
03 giugno 2017
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