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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 353
Art. 353 c.c.
Domanda di dispensa.
La domanda di dispensa per le cause indicate nell'
articolo precedente
deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
giudice tutelare
tutore
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