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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 360
Art. 360 c.c.
Funzioni del protutore.
Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore. Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
protutore
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