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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 369
Art. 369 c.c.
Deposito di titoli e valori.
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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Argomenti
minore
patrimonio
tutore
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