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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 375
Art. 375 c.c.
Autorizzazione del tribunale.
Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale: 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 2) costituire pegni o ipoteche; 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 374
Art. 376
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Argomenti
alienazione
autorizzazione
compromesso
concordato
divisione
ipoteca
pegno
transazione
tutore
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