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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 378
Art. 378 c.c.
Atti vietati al tutore e al protutore.
Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'
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, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
protutore
tutore
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