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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 379
Art. 379 c.c.
Gratuità della tutela.
L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
indennità
tutela
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