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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 384
Art. 384 c.c.
Rimozione e sospensione del tutore.
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
abuso
negligenza
sospensione
tutore
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