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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 396
Art. 396 c.c.
Inosservanza delle precedenti norme.
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'
articolo 394
possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'
articolo 378
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 395
Art. 397
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Argomenti
annullamento
emancipazione
minore emancipato
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Art. 394 c.c.
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Art. 378 c.c.
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