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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo X
Art. 399
Art. 399 c.c.
Pubblicità. (Abrogato)
[I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perché li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato. La pubblicità dei provvedimenti relativi all'autorizzazione dell'esercizio dell'impresa commerciale o alla revoca dell'autorizzazione è regolata dal libro V .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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