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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XI
Art. 402
Art. 402 c.c.
Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [c.c.
348
], e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'
articolo 354
. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
responsabilità genitoriale
tutela
tutore
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