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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo II
Art. 41
Art. 41 c.c.
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [c.c.
1292
] delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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Argomenti
comitato
personalità giuridica
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