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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XII
Art. 413
Art. 413 c.c.
Revoca dell'amministrazione di sostegno.
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'
articolo 406
, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'
articolo 419
, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 414
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Argomenti
amministratore di sostegno
giudice tutelare
pubblico ministero
revoca
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