info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XII
Art. 414
Art. 414 c.c.
Persone che possono essere interdette.
Il maggiore di età e il minore emancipato [c.c.
390
], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione .
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
chevron_left
Art. 413
Art. 415
chevron_right
Argomenti
capacità di agire
emancipazione
infermità
interdetto
interdizione
maggiore età
minore emancipato
Articoli correlati
Art. 570 c.p.
-
Art. 390 c.c.
-
Art. 415 c.c.
-
Art. 417 c.c.
-
Art. 94 L.T.
-
Art. 20 L.T.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 414 c.c.
{{{testolinkato}}}