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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XII
Art. 415
Art. 415 c.c.
Persone che possono essere inabilitate.
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione [c.c.
414
] , può essere inabilitato [c.c.
417
] . Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'
articolo 414
quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi [c.c.
429
,
432
; c.p.c.
712
].
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 414
Art. 416
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Argomenti
capacità di agire
cieco
inabilitato
inabilitazione
infermità
maggiore età
non vedente
sordo
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Art. 20 L.T.
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(Abrogato)
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