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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XII
Art. 419
Art. 419 c.c.
Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
consulente tecnico
inabilitazione
interdizione
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