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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XII
Art. 422
Art. 422 c.c.
Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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