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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XII
Art. 423
Art. 423 c.c.
Pubblicità.
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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