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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XII
Art. 425
Art. 425 c.c.
Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 426
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Argomenti
giudice tutelare
impresa commerciale
inabilitato
inabilitazione
institore
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