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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XII
Art. 429
Art. 429 c.c.
Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
giudice tutelare
inabilitato
inabilitazione
interdetto
interdizione
revoca
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