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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XII
Art. 431
Art. 431 c.c.
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
inabilitazione
interdizione
revoca
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