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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XIII
Art. 433
Art. 433 c.c.
Persone obbligate.
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
alimenti
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