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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XIII
Art. 434
Art. 434 c.c.
Cessazione dell'obbligo tra affini.
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
affinità
alimenti
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