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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XIII
Art. 436
Art. 436 c.c.
Obbligo tra adottante e adottato.
L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 437
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Argomenti
adozione
alimenti
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