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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XIII
Art. 437
Art. 437 c.c.
Obbligo del donatario.
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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Art. 436
Art. 438
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Argomenti
alimenti
donazione
matrimonio
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