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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XIII
Art. 438
Art. 438 c.c.
Misura degli alimenti.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
alimenti
donazione
mantenimento
stato di bisogno
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