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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XIII
Art. 446
Art. 446 c.c.
Assegno provvisorio.
Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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