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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XIII
Art. 447
Art. 447 c.c.
Inammissibilità di cessione e di compensazione.
Il credito alimentare non può essere ceduto. L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [c.c.
1241
,
1260
; c.p.c.
545
] .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 446
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Argomenti
alimenti
cessione
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Art. 1241 c.c.
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Art. 1260 c.c.
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Art. 545 c.p.c.
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