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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo III
Art. 45
Art. 45 c.c.
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore [c.c.
424
] .
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
coniuge
domicilio
interdetto
minore
tutore
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