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Codici
Approvazione del testo del Codice civile
Libro I
Titolo XIV
Art. 450
Art. 450 c.c.
Pubblicità dei registri dello stato civile.
I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati .
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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